ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

L'autore parla del particolare ordinamento e regolamento giudiziario che le Vicinie stesse deliberavano

PREMESSA STORICA

Il comm. Michele Leicht nella sua dotta monografia sui Giudizi feudali del Friuli scrive, che il Patriarca di Aquileja aveva due Massari in Antro e Merso, cadauno dei quali nominava dodici giudici pei Banchi di quelle vallate.

Sotto la repubblica veneta poi trovo Ordinanza 22 settembre 1502 del Luogotenente della Patria del Friuli: "avuta fede che gli uomini delle Convalli di Antro e Merso hanno facoltà di giudicare in prima istanza, anche in caso di omicidio seguito in dette contrade, riservata appellazione alla comunità di Cividale, revocando lettere contrarie, dichiara che gli uomini di dette contrade possano e debbano giudicare e sentenziare nel caso di dette lettere ed in altre simili. "

Uguale Ordinanza 17 ottobre 1566, che riconosce nella convalle d'Antro il pacifico possesso di giudicare tanto nel Civile quanto nel Criminale, ed ordina di passare il processo formato a Cividale contro Michele Molinaz di Canal del Judri alla suddetta Convalle per la sentenza.

Curiosa Terminazione 1 febbraio 1623 del Sindacato di Cividale "che non sia tenuto il decano Podrecca dar denuncia di parole ingiuriose, risse, o pugni o cose simili quando non seguano con effusione di sangue nè meno dar denuncie de' furti di giorno et di notte quando non seguano con rotture di porte di balconi, et non si possi nelli soprad.i casi formar processi ex of.° nè far... ma solo in seguito quarella della parte offesa."

Segue la fondamentale Investitura del doge Giovanni Cornelio in data 21 aprile 1627, provocata quando il governo veneto si adoperava a togliere la conferma ed investitura d'ogni privilegiata giurisdizione, e che invece nel nostro caso confermava

"alli fideli huomini et habitanti nelle Convalli e Contrade di Schiavonia di Antro e Merso, la giurisd.ne civile et criminale et criminalissima, col mero et misto imperio delli lochi chiamati le banche di Antro et Merso giudicando così 1'assistenza del Gastaldo, ò de suoi Sustituti, con tutti li usi, ragioni, giurisd.ni, emolumenti, prerogative spettanti a d.a giurisd.ne, come da tempo immemorabile è stata anco da loro maggiori goduta et possessa senza alterazione, o diminuzione alcuna, et salve sempre le solite appell.ni alla Città et Regg.to nostro di Friuli anted.°, et ogni altra prerogativa della sig.ria nostra.

Et il d.0 Clemente Gallanda come Sindico et Proc.e espresso delli sudetti homini et habitanti delle Convalli, et Contrade predette, con 1'assistenza de quattro Consiglieri nostri, de doi capi di 40, e delli Proved. sopra li feudi giusta la publica ordinat.e ha genuflesso prestato nelle nostre mani il debito giuramento di fedeltà ecc."

In conferma di quella Ducale tre anni dopo (26 settembre 1630) i Provveditori sopra li feudi ordinano al Provveditore di Cividale debba "immediate e senz'altra fidejussione far rilasciare di prigione Gaspare Troppina, essendo quel giudizio incompetente, non potendo esso giudicar se non in appellatione, rimettendo il Processo alli 12 Huomini et Gastaldo non appartenendo a lei il reputar immeritevoli essi populi di quelli privilegi et ella eseguirà sotto pena altrimente sarà sub.e formato debitora Palazzo."

Nel 21 giugno 1644, furono esentate dette Convalli dal pagamento di una tassa giudiziaria.
Addì 11 settembre i 660 essendo intenzione di Marino Grimani che
"la Banca di Antro sia conservata nella sua superiorità e giurisditione conforme alli sui privilegi et consuetudini senza alcuna rinovazione o disturbo, ordina al Provveditore di Cividale di consegnare un processo da esso incompetentemente assunto contro individui soggetti alla Banca di Merso."

Gli Slavi poi vigilavano continuamente e contro qualunque a conservarsi i confini della loro giurisdizione. Tanto risulta dalla loro istanza 16 giugno 1671, presentata ai Provveditori sopra li Feudi e che per estratto riporto:
Procura il sig. Co: Cosso concertando nelle forme che ben appariscono col Comun, et huomeni di Maxarolis, e Tamoris di far strada se potesse a' suoi ingiusti disegni, et pregiudicare alla giurisd.ne che tengono le fedel.me contrade delle Convalli d'Antro, e Merso, nelle ville, sive Commun di Herbez, Monsfoschia, e Calla, sperando forse vantaggio della confusione con artificio studiata, che però restando evident.e repprobato il tal quale disegno per li suddetti putano, et per noi interven.ti d'esse fedel.me Contrade contradette, et vedendosi per le carte irrefragabilmente, che il luogo preciso dove Luccardo Cencich fu con forza privata retento, è compreso nelle pertinenze delle sud.e Convalli, doverebbe il med.mo sig.r Conte, et huomini de Maxarolis dessister dall'indebita pretensione di voler inferir pregiudicij all'altrui giurisd.ne ecc.

Addì 30 agosto e 3 dicembre 1721, 27 luglio e 22 agosto 1736 il Magistrato dei Feudi conferma 1'Investitura 1 aprile 1627 sotto le pene di Ducati 100 e 500 ai violatori, e di nullità di qualunque esecuzione.

Nel 17 aprile 1747 lo stesso Magistrato ordina al Provveditore di Cividale la consegna alle ripetute Banche del processo penale contro Raccaro loro giurisdizionario.

Segue Ducale 9 marzo 1796 di Lodovico Manin con cui "li fedeli huomini et abitanti nelle contrade e convalli di Schiavonia di Antro e Merso furono reinvestiti della Giurisdizione Civile, Criminale et criminalissima col mero et misto imperio delli predetti luochi chiamati le banche d'Antro e Merso" precisamente come nell'Investitura 21 aprile 1627.

Caduta la Repubblica Veneta, e subentrata l'occupazione francese, li 22 luglio 1797 il Governo centrale del Friuli "meritando un peculiare riguardo ed un'apposita providenza la topica ubicazione di quelle valli e per facilitare li mezzi a tutti quei cittadini di usare le loro ragioni" decretò 1'erezione di due Tribunali di prima istanza civile e criminale per cadauna delle valli, i civili con tre giudici per cadauno ed i criminali invece con un solo giudice per ognuno.

Sorvenuta la dominazione austriaca, vennero reintegrati gli abitanti della Schiavonia nei loro privilegi e giurisdizione politica, amministrativa, civile e criminale come praticavasi avanti al 1 gennaio 1796, e con Decreto 28 luglio 1798 dell' I. R. Governo Generale di Venezia venne approvata la proposta nomina del Giudice civile e criminale Dott. Antonio Mittoni eletto per la Convalle di Merso.

Sotto il Regno Italico, nel 1805, fu istituita, pel creato Cantone di S. Pietro degli Slavi, la Giudicatura di Pace. Ripristinata la dominazione austriaca, con Decreto del febbraio 1818 il Distretto di S. Pietro degli Slavi fu aggregato pel giudiziario alla Pretura di Cividale, dal cui Mandamento tuttora dipende.

Da una statistica penale, compilata a richiesta del Sindaco di S. Pietro per tutto il triennio 1872-73-74, desumo il seguente quadro di confronto:

Distretto di S. Pietro Distretto di Cividale Totale per mandamento
Crimini 56 122 178
Delitti 110 329 439
Contravvenzioni 293 1020 1313
Popolazione 16892 34115 51007


La popolazione fu esposta giusta la circoscrizione giudiziaria del R. Decreto 3 luglio 1871 n. 834 s. II
Noto poi che nella specialità del Distretto di S. Pietro le contravvenzioni doganali figurarono sempre pel maggior numero di reati, ed i furti pel minimo e quasi nullo.
Ciò premesso, passo alle istituzioni giudiziarie, quali eransi maturate sotto la repubblica di Venezia.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Dal seguente documento risulta il modo d'elezione dei 12 giudici per cadauna Banca.

Adì 9 dicembre 1721.
Si fà fede dalla Cancell.a delle Banche d'Antro e Merso come gli honorandi Giudici della Banca d'Antro sono a rodolo cioè per tutte le ville di detta Contratta ogni uno per cui sono al N. di 12 Giudici che pronunciano sentenze Civili e Criminali nella Villa di Biacis in d.a Contratta d'Antro; Et gli hon. Giudici di Merso si ellegono un li altri finita la loro annata così sotto li passati secoli pratticato, et di presente si continua.
Lucas Cucovaz Canc. mp.

Or più chiaramente: nella convalle d'Antro i 12 giudici venivano eletti ogni anno dai capi-famiglia delle 12 ville che componevano la Contrada. Nella convalle di Merso i 12 giudici scadenti ogni anno di carica eleggevano i loro successori.

Nei giudizi interveniva anche il Gastaldo od il Sopraintendente o sostituto che lo rappresentava, ma con poteri limitatissimi di fronte a quella giuria popolare, locchè si arguisce dal seguente Decreto 18 dicembre 1800 N. i 1223-1528 del Governo Generale di Venezia:

"In seguito alle rimostranze della Città di Cividale del Friuli umiliate all'I. R. G. G. relativamente al Decreto 5 giugno 1799.... in dichiarazione del precitato Decreto 5 giugno 1799, deliberò: che Salve al Gastaldo eletto dalla Città di Cividale di Friul le onorificienze, privilegi, autorità e emolumenti come all' epoca 1796, quanto alla Giudicatura Civile e Crim., come è stabilito dall investitura 1627, 21 aprile, possa intervenire colla personale sua presenza unitamente al Giudice ordinario, senz'altra ingerenza che quella di rilasciare e firmare gli atti occorrenti nel solo caso che mancasse lo stesso Giudice ordinario, come praticavasi a detta epoca 1796."

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO

È importante notare come le vicinie lo deliberassero.
Tanto risulta dal seguente documento:

Adì 10 giugno 1772.
Ref.e Ludovico Vinturino Giur.O del Comun di Azzidda essere congregati li vuomini del detto di lui Comune more et loco solito in vicinia il giorno di jeri coll'intervento di n.0 64 vicini. Laddove disse essere stata proposta e passata parte a pieni voti nemine contradicente che non debba esser fatta alcuna novità in merito delle Praude (udienze) che si tengono dalli Onod.di Giudici di Antro e Merso, intendendo li vuomini stessi contenersi come per il passato me.
Presenti Simone Strazzolino qm Tommaso di S. Pietro de' Schiavoni e D. Gio: Batta Pienizzio della villa di Torreano ora commorante in S. Pietro de Schiavoni Tes.

FORMA DEI GIUDIZI

Ecco il Processo verbale di una causa civile. L. D. M. 4 giugno 1772.
In villa di Biacis, al Luoco solito.
Avanti il Nob. ed Ecc.te Sig.'r D.e Steffano Tomasetti Sopraintendente.
Filippo Raccaro qm Tommaso Dec.° Grande
Marino Battistigh qm Zuanne Giurato Grande
Antonio Blanchin qm Zuanne Giudice di Biacis
Luca qm altro Luca Spagnut Giudice di Biacis
Giuseppe Gubana qm Leonardo di Lasiz
Luca Plata qm Tomaso di Lasiz
Urbano Cernoja qm Zuanne di Tarcetta
Pietro Loviszach qm Pietro di Tarcetta
Stefano Dorbolò qm Filippo di Pegliano
Stefano Dorbolò qm Paolo di Pegliano
Stefano qm Gregorio Muttino di Erbezzo
Michiel Jerset qm Giorgio di Erbezzo
.................... di Montemagg.e
Michiele Vinturin qm Leonardo di Azzida


Per Marino e Tommaso fratelli Cencigh, con Filippo e Zuanne pprj fratelli Cencigh cittanti in scrittura per questa Prauda detti Marino e Tommaso coll'avvoc.to presentarono effettivat.e estesa tenoris instando in tutto e per tutto com'in quella e nelle spese.
Presente d.o Filippo facendo per nome anco di Zuanne proprio fratello e protestata ampiamente 1'estesa ex adverse prodotta instò che con la reggiezione della medesima resti confermata la Sentenza a proprio favore seguita alla Lastra di Tarcetta del di 24 aprile p. p. e terminato bene judicatum, et male ex adverso appellatum pronti a bonificar quelo e quanto a buon conto hanno de mobili ricevuto sic salvis et in expensis et vell. audivi.
Finalmente gli ondi Giudici, ascoltate le ragioni delle sudette parti mediante li loro Avvocati, e fattesi leggere le sudette estese, ed altre carte, Christi nomine prius invocato, a questo hano interloquendo dichiarato, che una parte, e l'altra debbano presentare in quest'Off.° li rispettivi Processi affine risservandosi poi per la prima altra Prauda di giudicar in merito prout sic.

I verbali d'udienza riportavano alle volte una quarantina di liti, la maggior parte delle quali, pella benefica intrommissione dei giudici, appariscono sopite.
Non mi venne fatto invece di trovare manco una sentenza definitiva.
Probabilmente si registravano alla buona nel Verbale, come la seguente preparatoria:
Per Filippo e Bortolo fratelli Hoszach con Giacomo Drescigh citato retrograde per questa Prauda come detto Filippo fratris etiam nomine, ferme rimanenti le cose a proprio favore in contumacia giudicate, instò 2.da vice resti fatto, e dichiarato come nelle proprie precedenti instanze, che si repetiscono così e nelle spese, et velle audivi.
Presente detto Drescigh, et salvis instò per la copia.
L'altra parte non attentis instò ut supra.
Finalmente gl'Onorandi Giudici, ascoltate le ragioni delle sudette parti, mediante li loro Avvocati, e fattesi leggere le sud.e estese, Christi Nomine prius invocato a quo etc. hano dichiarato, che detto Drescigh nel tne di giorni 20 prossimi venturi provar debba se abbino li fratelli distrutto, o venduto parte de legni per li quali fu seguito il contratto, e non provando in detto termine, hano esaudite le instanze di d.° Hoszach sic. (Manca la data)

L'appello (cosa degna di studio e d'imitazione) si faceva da una Banca all'altra, e così, per volontà di popolo, si eludeva 1'appello di diritto al Provveditore di Cividale.

Fra i molti esempi che ho trovati, ne cito uno solo:
Prauda - L. D. M. Li 7 maggio 1772
In Villa di Biacis, al Luoco solito.
Avanti etc.
Per Andrea Simoneligh con Matteo Dreszach detto Cozzainor citante per questa Prauda come il detto coll'Avvocato instò per il taglio della Sentenza 10 marzo p. p. pronunciata dagli Onorandi Giudici dell'Ondo Tribunale di Merso di sotto, e che resti pnato male judicatum et bene appellatum, presentando giusto il disposto delle leggi il libello appellatorio, e Sentenza appellata con la Corte, e Processo tenoris sic et in expensis.
Presente Andrea figlio e Procuratore di d.O Matteo non acconsentì, ed instò anzi per la conferma della Sentenza stessa e che resti pnato bene judicatum et male ex adverso appellatum, presentando ad esso il Processetto e certi tenoris delle quali intende servirsi nella pnte causa, protestando per la prima altra Prauda voler esser ascoltato sic salvis et in expensis.
E le parti per la prima altra Prauda.

Addì 1 febbraio 1623, avanti alla Cancelleria della città di Cividale
"Mattia Tropina d' Azida et Eugenio Simaz di Seuza per le Contrade della Schiavonia di Merso et Antro domandarono che non possi il Gastaldo di S. Marco di quella Città appellarsi delle Sentenze condanatorie delle loro Banche...... avanti l' Ill.mo Reg.° di questa Città non aggravandosi di quello le parti.

La domanda fu licenziata, ma veggente e non opponente il Gastaldo, continuarono di fatto gli appelli reciproci.
Le esecuzioni civili erano singolarmente economiche ed adatte alla povertà degli abitanti.

Ecco esempi delle fasi della procedura.
Gastaldo etc.
I. P. Ad lnsta di Mattia Salamant q.m Urbano resterà intimato ad Antonio, e Luca cugini Bordon, che per 1'ottavo gno dopo la presentaz.e si portarà P.co P.to ad escorporar tanti beni di detti Bordon equivalenti al Caple livello di D. 20, proddi e spese, come appar Istro 9 luglio 1741. Al che volendo potranno intervenire in detto gno; altrimenti sarà il tutto oprato in di loro absenza. Restando in oltre citati detti cugini Bordon avanti qta Giusta per la p.ma Prauda dopo a Merso di sotto a sentir publicar 1'operaz.e stessa, e veder far, e dichiarar prout ea die in jud.o sic tanto et in quorum.

Die 10 Maij 1772.
1772. 13 giug.°
Riff.e Pietro Bordon Uomo di Coe di Podpechio aver li 11 p. p. Mag.° presentata controsta intirnaz.e ad Antonio Bordon personalm. te alla Casa sic.
1772, 12 luglio.
Per Zuanne Medves con Simone suo fratello, il detto salvis etc. instò per la pubblicazione della stima, e Revisione stabilita da Dno Carlo Cernoja Pco P.to del di 5 spirante sic.
Presente detto Simone, et salvis etc. non ricusò segua la pubblicazione della sud.a revisione ad hoc.

E così giusto il volontario contentamento delle parti restò publicata

Gastaldo
I. P. Ad Insta di Val.O Jussa
Erede della q.m Marina figlia qm Leonardo Plata, inherendo all'Atto contum.le del di 16 spirante a pprio favore seguito, e contro gli eredi qm Giorgio Ballus, e loro Domestici, che veduto il presente non ardiscano de caetero nè per loro, nè per interposte persone minimam.te ingerirsi, nè per nome in conto alcuno nelli pezzi di terra chiamati Nagoregninpuogli, e Vart-Podclisso, sive Nabatune descritti, e conterminati nella stima, ed escorporaz.e 4 Maggio p. p. stabilita da Dno Carlo Cernoja, e pub.ta in contum.a delli stessi eredi Ballus il dì-7 di d.° Mese di Maggio, ma queli con quanto è dentro lasciar in pien dominio, pacifico possesso e libera disposiz.e d'esso Mandante. Tanto eseguiranno in pena di D. 25 per cad.°, ed altre mag.ri ad arbitrio di qta Giusta, oltre la criminalità in caso sic aliter in quorum.

Dio 30 junij 1772.

1772. 3 settembre. riff.e Mattia Pussin qm Giorgio Uomo di Coe di Lasiz aver li 9 Luglio p.° p.° portato il Controsto Mandato a Giorgio Ballus, mediante Ellena di lui Moglie personalm.te alla casa sic.
Di giudizi criminali e criminalissimi tenuti dalle Banche non mi fu dato aver documenti, ma per la forma si deve ritenere che seguissero come i civili.
Rarissimi e quasi nulli dovevano essere i reati di sangue, se nel 1747 le Banche sollevarono un chiassoso conflitto di giurisdizione verso il Provveditore di Cividale, che pel1'inusato caso d'un omicidio aveva avocato a sè il processo Raccaro.

La detenzione si scontava d'ordinario nella torre castellana di Biacis, o più economicamente mediante la clada .
Era questa una specie di morsa, in cui si costringeva una gamba od un braccio del reo, il quale, secondo la gravità della pena, doveva rimauersene all'aria aperta, in berlina, 12, 24, o più ore.
Ma anche la clada aveva i suoi inconvenienti. Una volta, raccontava mio nonno cancelliere della Banca d'Antro, vi fu condannata una donna. Senonchè essa aveva una gamba così grossa, che per quanti sforzi facesse il fante di giustizia per costringerla nella clada destinata per le donne, non vi riuscì. Ricorse alla clada degli uomini e da questa la femmina si lasciò serrare. Ma quando il fante si fu allontanato, essa levò con disinvoltura la gamba da quella clada , che naturalmente era troppo larga, e prese il volo.

Le Banche pronunciavano anche in materia finanziaria e di polizia.

Ecco due documenti.
Li 4 giugno 1772.
Nella causa vertente fra il Decano, comune ed Uomini di Spignon da una, ed il Decano, Comune ed Uomini di Biacis dall'altra, mediante Valentino Puller Decano del prefato Comune di Spignon, ed Antonio Raccaro Decano di quello di Biacis sudetto per occasione della rata del Dacio Pestrino stata imposta alli sudetti rispettivi Comuni ed apparente dal comparto efformato sotto il dì 13. agosto p. p. fu accordato, e convenuto, che la rata stessa abbia ad esser corrisposta ugualmente, cioè la rata porzione per cadauna cosa compresa in detti due rispettivi Comuni, ciò stante cesserà motivo d' ogni ulterior contesa sic.
Presenti Bortolo Banchigh qm Mattia di Tarcetta, Giacomo Speoogna oriundo di Lasiz ora abitante in detta Villa di Tarcetta. Tèstimonj.
Gastaldo, e Giudici d'Antro e Merso.
T. P. Resta ex off.° intimato a Zuanne Mennigh relativamente all'odierno Dec.to di questa Giustizia, che nel termine di gni 3 p. v. depositar debba in quest'Offizio la pena di L. 25 nella quale è incorso per aver il giorno di jeri tenuta Festa di Ballo da soldo nelli suoi Casamenti non ostante il mandato debit. statogli intimato come da relaz.e relativa a Decreto di d.° Giorno emanato da questa stessa Giusta tanto p. sic. Dio 28. Augusti 1792.

A chiusa dell'argomento giudiziario, darò un cenno sulle giurisdizioni private nel distretto.

Eccone un documento.
18 gennajo 1799. Cividal.
Segue nota di tutte le ville della Schiavonia soggette all'infrascritte Giurisdizioni, vedi Ducale 13 novembre 1713. dell' Ec.mo Senato Veneto.
Del Monastero di S. Maria in Valle - Cravero con pochi casali, Merso di Sopra, Vernassino.
Del Conte Giuseppe Gropplero di Troppenburgo - Clastra.
Del Co: Marcello di Venezia - Vernasso.
Del nob. Portis - S. Leonardo, Grimacco, Pietro de Schiavoni.
Dei nob. Portis e Formentini - Savogna.
Del Rev.n~o Capitolo - Biarzo.
Dei nob. Co: Spilimbergo -.
Del nob. Canussio - Oblizza.
Del Co: Remondini - Cosizza.
Del nob. Scotti - Cepletischis e Tercimonte.
Del Co: Arigoni - Costa di Vernassino.
Del Co: Doro - Sorzento.
Dei nob. Bojani e d' Attimis - Stregna, Clinaz e Obenetto.
Del Rev.mo M.r Custode - Brischis.
Dei rev.di PP. di S. Domenico - Brizza.

Non mi venne fatto però di trovare nemmeno un documento di giudizi civili o criminali resi da quei giusdicenti, e dal seguente documento arguisco che eglino stessi si rivolgessero ordinariamente alle Banche.

Gastaldo
Citaz.e ad insta del sig. Val.° Guazzo Agente Remondini contro Valentino figlio di Steffano Felletigh cadente per il p.m0 Giurid.e matna, in forma.
Die - 16 junij 1772.

È però viva e graziosa la memoria della Sentenza inter alios , pronunciata dal giurisdicente di Mersino. Avendo egli udite le ragioni di certi pastori leticanti per un pascolo, domandò al suo cancelliere, se gli sembrava che la parte attrice avesse ragione. - Lustrissimo sì, rispose il cancelliere. - E 1'altra parte? gli replicò il giudice. - questa mi sembra che abbia ragione. - Allora il giusdicente decise anche in rima: "se ambedue hanno ragione, trattandosi di pecore e di pastori, lasciamoli che si sbrighino fra di lori." E via giudice e cancelliere a pranzo al Pulfaro.

Resta finalmente il ricordo che per conservare il possesso dei diritti giurisdizionali, ogni anno ai due d'agosto i giusdicenti in una quarantina di carrozze convenivano da Cividale sul largo di S. Quirino ed ivi.......... mangiavano i pollastrelli del ferragosto.

Carlo Podrecca - LA SLAVIA ITALIANA

Realizzazione della pagina Ruben Specogna




Questo sito, realizzato e finanziato interamente dai soci, è completamente independente ed amatoriale.
Chiunque può collaborare e fornire testi e immagini a proprio nome e a patto di rispettare le regole che trovate alla pagina della policy
Dedichiamo il sito a tutti i valligiani vicini e lontani di Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Grimacco, San Leonardo, Drenchia, Prepotto e di tutte le frazioni e i paesi.
© 2000 - 2023 Associazione Lintver
via Ponteacco, 35 - 33049 San Pietro al Natisone - Udine
tel. +39 0432 727185 - specogna [at] alice [dot] it