Delibera della Giunta regionale.

che blocca definitivamente la cava di Cedarmas.
Un ottimo risultato che speriamo sia per sempre e per tutte le Valli.

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

Visto

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007, abrogando il DPR 12 aprile 1996;

Visto

il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del precitato D.Lgs. 152/2006;

Vista

la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto

il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

Ricordato

che, ai sensi del secondo comma dell’art. 52 del D.Lgs. 152/2006, i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del medesimo D.Lgs. 152/2006, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell’interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all’epoca della presentazione di detta istanza;

Vista

la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 10 gennaio 2007 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l’istanza (da parte della A.L.S.A.F. di Cettolo Liviana & C. snc.) per l’esame, ai sensi della L.R. 43/1990, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante l’apertura e il contestuale ripristino ambientale – paesaggistico di una cava di pietra piasentina denominata “Pulfero” in località Cedermas, in Comune di Pulfero (UD);

- in data 10 gennaio 2007 è stata trasmessa copia dell’annuncio sul Messaggero Veneto del 28 dicembre 2006 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;

- il progetto consiste nell’estrazione di materiale lapideo ornamentale, Pietra Piasentina, su una superficie totale da autorizzare di 40.600 m2, con una movimentazione di circa 337.000 m3 di materiale, di cui solo il 38 % risulterà costituito da blocchi e da scogliera, mentre il restante 200.000 m3 verrà stoccato in apposite aree interne ed impiegato, contestualmente alla coltivazione, per le operazioni di ripristino. In totale l’attività si svolgerà per 13 anni;

- con nota ALP.11-2200-VIA/276 del 22 gennaio 2007 è stata data comunicazione al proponente dell’avvio del procedimento amministrativo;

- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. 92 di data 31 gennaio 2007 sono state individuate ai sensi dell’art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità i Comuni di Pulfero, di Cividale del Friuli, di Faedis, di Torreano, la Provincia di Udine, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, l’Ispettorato ripartimentale foreste di Udine;

- con nota ALP.11-5698-VIA/276 del 13 febbraio 2007 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;

- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e all’ARPA FVG;

Atteso

che non è stato individuato pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze nei termini previsti dall’art. 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;

Visti

in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:

- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale,

energia, mobilità e infrastrutture di trasporto: con nota Prot. P.M.T./4776/1.402 del 28 marzo 2007, parere con richiesta integrazioni;

- Ispettorato ripartimentale foreste di Udine della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna: con nota Prot. 9.7/19177 del 6 marzo 2007, parere favorevole con prescrizioni;

Visti

in particolare i seguenti pareri pervenuti fuori termine:

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”: nota del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione prot. n° 38564/DD4 del 27 aprile 2007, parere con richiesta di integrazioni;

Visti

altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:

- Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici: con nota Prot. ALP.6/3/9140/CAV del 13 marzo 2007, parere con richiesta integrazioni;

- Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto: con nota Prot. PMT/5030/VS.1.13 del 4 aprile 2007, parere favorevole;

- ARPA – Settore Suolo Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota prot. 4640/2007/TS/TS/307 del 17 aprile 2007, parere con richiesta integrazioni;

Rilevato che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza n. 619 del 16 aprile 2007 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell’art. 15 della L.R. 43/1990;

Constatato che in data 20 giugno 2007, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal precitato Servizio VIA alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell’istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;

Visti

in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:

- Comune di Pulfero: con Deliberazione del Consiglio comunale n° 27 del 25 luglio 2007, parere sfavorevole;

- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto: con nota Prot. P.M.T./10116/1.402 del 12 luglio 2007, parere non favorevole;

- Ispettorato ripartimentale foreste di Udine della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna: con nota Prot. RAF/9-7/86735 del 31 luglio 2007, parere favorevole;

Visti

altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:

- Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici: con nota Prot. ALP.6/3/25116-UD/CAV/V del 7 agosto 2007, parere non favorevole;

- Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto: con nota Prot. PMT/11018/VS.1.13 del 31 luglio 2007, parere favorevole.

- ARPA – Settore Suolo Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota prot. 11202/07/SA/PA/12 del 28 settembre 2007, parere con osservazioni;

Rilevato,

per completezza di informazioni, che sono arrivate osservazioni da parte del Sig. Alessandro Guglielmotti a nome del Comitato “Difendiamo il Craguenza” in data 27 luglio 2007;

Vista

la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 26 settembre 2007;

Visto

il parere n. VIA/19/2007 relativo alla riunione del 3 ottobre 2007, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere non favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale;

Rilevato

in particolare che, come risulta dal predetto parere:

• nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui al DPCM 27.12.1988 in materia di impatto; • la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell’iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell’impatto ambientale di cui alla LR 43/1990;

Rilevato,

in particolare altresì, come risulta dal predetto parere che:

- si può ipotizzare che nella zona ci sia la presenza di cavità ipogee che non risultano ancora conosciute, anche per le possibili contenute dimensioni. Potenzialmente l’attività di cava potrebbe interferire con tali cavità, con un impatto negativo sulle stesse, ma soprattutto con il possibile innesco di fenomeni di instabilità dei versanti scavati. Tale ipotesi non è stata considerata dal proponente che ha fornito solo la localizzazione delle grotte ufficialmente presenti nel catasto, non sufficiente a definire la reale situazione del sottosuolo.

- l’area di cava si trova a soli 190 m dall’abitato di Cedermas abitato da alcune famiglie. Seppure esiste una copertura vegetale che separa il perimetro della cava dalle abitazioni e che, a detta del proponente, dovrebbe fungere da barriera fonoassorbente, non è possibile escludere che i rumori generati dall’attività di scavo non creino un disagio alla popolazione residente. Inoltre si è potuto constatare la presenza di almeno una stalla con capi bovini proprio nella casa più vicina all’area di cava.

- non essendo perfettamente conosciuto il percorso ipogeo della grotta di Antro, anche se l’imbocco si trova a circa 1.600 m di distanza dalla zona di cava, non è possibile escludere a priori che qualche propaggine possa svilupparsi verso la zona di intervento. Relativamente al comportamento del sottosuolo al passaggio di sollecitazioni impulsive derivanti da sorgenti puntuali è da rilevare che tale comportamento non può essere determinato per similitudine in quanto il sottosuolo non è isotropico in nessun punto terrestre. La reazione al passaggio di onde di pressione nel terreno dipende dalla velocità e dalla frequenza delle onde indotte, ma anche dalla stratigrafia e litologia dei terreni attraversati. I vuoti presenti nel sottosuolo fungono da barriera assorbente per la propagazione delle vibrazioni mettendo in contatto un corpo rigido con l’aria dove la velocità di propagazione delle onde elastiche è minore rispetto ai corpi rigidi e quindi viene persa molta dell’energia contenuta nelle onde. Al contorno delle cavità, però, si ha un’amplificazione dello spostamento delle particelle di terreno che può generare dei cedimenti o dei crolli.

- il Servizio tutela beni paesaggistici afferma che il sito scelto per la realizzazione della nuova cava non presenta elementi tali da mitigarne l’impatto visivo in quanto si presenta su un versante non nascosto e nelle vicinanze di un abitato. Dall’abitato di Cedermas la zona di cava dovrebbe risultare relativamente visibile in quanto, anche se molto vicina, le attività di scavo verrebbero a trovarsi sul versante nascosto del rilievo. Seppure viene evidenziato dal proponente che la vegetazione fungerebbe da mascheramento, l’area di cava risulta visibile dal tratto di S.S.54 che da S.Pietro al Natisone conduce a Pulfero. Inoltre tale area è ben visibile dai paesi che si trovano sul versante opposto della valle del Natisone, in particolare dall’abitato di Mezzana. Tale visibilità non è mitigabile con le modalità proposte dal proponente.

- il percorso che collega l’area di cava alla viabilità ordinaria viene previsto su strade forestali o comunali che risultano essere non asfaltate. Il proponente afferma che tali arterie sono adeguate. Come evidenziato da più pareri la suddetta viabilità sterrata non risulta idonea al passaggio dei mezzi pesanti in uscita dalla cava. La non idoneità è dovuta al fatto che alcuni tratti di tale percorso necessitano di interventi di manutenzione ed adeguamento. Inoltre la larghezza della pista sterrata in uscita dalla cava è insufficiente per l’eventuale incrocio di due mezzi che la percorrono in senso inverso. E’ da sottolineare che la viabilità prevista viene utilizzata da mezzi privati agricoli che raggiungono proprietà poste nei dintorni dell’area di cava. Se il Comune non dovesse concedere l’autorizzazione al transito dei mezzi pesanti sulla strada comunale sterrata, esistono due strade asfaltate che si collegano alla pista che esce dalla zona di cava. Tali strade sono quelle che collegano il fondo valle con i paesi di Cedermas e Spignon e sono comunque di larghezza limitata, presentando molti punti critici per l’incrocio di due mezzi (anche solo automobili). Il Servizio ritiene, per i motivi riportati, di dover escludere la possibilità per i mezzi pesanti di utilizzare tali arterie comunali asfaltate per il trasporto del materiale proveniente dalla cava, anche in considerazione del fatto che verrebbero attraversati numerosi piccoli centri abitati.

- dalle informazioni pervenute dal Comune di Pulfero si rileva la volontà dell’Amministrazione di valorizzare il sito della Grotta di Antro e l’area circostante come attrattiva turistico ricreativa. Il Comune esprime preoccupazione relativamente alla convivenza su una ristretta porzione di territorio di attività estrattiva e attività turistica.

- potenzialmente l’attività estrattiva potrebbe essere un elemento di disturbo alla fruizione dell’area da parte di escursionisti, con ripercussioni negative all’indotto legato al turismo nella zona circostante. Tali effetti negativi sull’economia della zona potrebbero limitare i benefici economici indotti dall’attività quali ad esempio la creazione di nuove opportunità occupazionali. Il proponente non ha riportato nella documentazione alcun elemento da cui si possano confrontare i benefici economici alla comunità derivanti dall’attività estrattiva con le eventuali interferenze al sistema turistico della zona.

- se l’affermazione del Servizio geologico relativa alla non congruità del quantitativo di materiale estratto annualmente previsto dal proponente risultasse veritiera, non verrebbero rispettati i tempi di escavazione previsti nel progetto in oggetto. In tale situazione si avrebbe un prolungamento nel tempo dell’attività di cava e dei relativi impatti.

Visto

l’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista

la nota ALP.11-31447-VIA/276 del 15 ottobre 2007 con la quale, a seguito del suddetto parere non favorevole sul progetto in argomento espresso dalla Commissione tecnico-consultiva VIA nella riunione del 3 ottobre 2007, è stato comunicato al proponente l’avvio al procedimento previsto dall’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto

che con la suddetta nota del 15 ottobre 2007 sono stati puntualmente comunicati al proponente i seguenti motivi per cui non è possibile pervenire all’espressione di un parere favorevole sotto il profilo dell’impatto ambientale di cui alla L.R. 43/90:

- visibilità del sito da diversi punti del territorio circostante, visibilità che non risulta mitigata dalle previsioni progettuali del proponente;

- inadeguatezza della viabilità sterrata di collegamento tra l’area di cava e la viabilità ordinaria;

- disturbo ai residenti nell’abitato di Cedermas posto a poca distanza dall’area di cava;

- potenziali impatti sul sito della Grotta di Antro e in generale sulla fruizione turistica dell’area;

Preso atto

che in data 31 ottobre 2007 il proponente ha richiesto copia del verbale della seduta della Commissione VIA del 3 ottobre 2007, ai fini di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990;

Considerato

che la copia del verbale richiesta è stata inviata con nota prot. ALP. 11/243/VIA/276 del 4 gennaio 2008;

Preso atto

che con nota del 16 gennaio 2008, pervenuta al Servizio VIA in data medesima, il proponente ha presentato per iscritto le sue osservazioni che sono state prese in considerazione ed esaminate puntualmente, così come i contenuti delle ulteriori precisazioni di data 14 luglio 2008 pervenute in data 21 luglio 2008;

Vista

la nota prot n. ALP.11/21378/VIA/276 del 23 luglio 2008 con la quale è stata trasmessa al Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione, mobilità e infrastrutture di trasporto la documentazione trasmessa dal proponente;

Vista

la nota del Servizio tutela beni paesaggistici prot. 18422/1.402 di data 27 novembre 2008 nella quale si esprime parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità paesaggistica;

Viste

le ulteriori note pervenute successivamente alla riunione della Commissione tecnico-consultiva VIA del 3 ottobre 2007: - nota del Comune di Pulfero prot. 5705 del 3 dicembre 2007, rettificata con nota prot. 992 del 21 febbraio 2008 riguardante gli allevamenti presenti in zona; - nota prot. n 64 del 29 dicembre 2007 del Comune di Torreano in cui si esprime un parere favorevole relativamente alla viabilità di accesso alla cava; - nota del Comune di Faedis prot. n. 8936 del 17 dicembre 2007 nella quale si esprime preoccupazione sui possibili effetti occupazionali a livello locale determinati dalla chiusura del laboratorio della ditta proponente;

Vista

la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 24 novembre 2008;

Visto

il parere della Commissione tecnico-consultiva VIA n. VIA/40/2008 della riunione del 3 dicembre 2008;

Considerato

che, come emerge dal precitato parere n. VIA/40/2008, dalla documentazione presentata si rileva che: - nel caso non venisse attivata la cava in oggetto vi saranno delle ripercussioni a livello occupazionale sui quindici dipendenti della ditta proponente, come evidenziato nella nota del Comune di Faedis del 17 dicembre 2007; - relativamente alla visibilità del sito da diversi punti del territorio circostante, visibilità che non risulta mitigata dalle previsioni progettuali del proponente, il proponente ha ribadito che i rilevati in cava saranno di modeste dimensioni e che la lavorazione avverrà per lotti e l’area interessata dai lavori sarà man mano ripristinata. Inoltre ha evidenziato che l’attività estrattiva sarà limitata al versante sud-ovest del dosso di cava, opposto e defilato rispetto a Cedermas, mentre la zona a nord-est sarà utilizzata solo quale area di servizio, che il versante di cava, non l’area di cava, è visibile dalla SS 54 di fondo valle tra gli abitati di Tiglio e di Brischis, e a supporto di tale affermazione il proponente ha presentato una documentazione fotografica e che la cava sarà visibile dall’abitato di Mezzana posto ad una distanza di circa 3,7 km; - relativamente alla inadeguatezza della viabilità sterrata di collegamento tra l’area di cava e la viabilità ordinaria, il proponente ha evidenziato che la viabilità secondaria interessata dal passaggio dei mezzi pesanti attraversa i comuni di Pulfero, Cividale e Torreano per un percorso complessivo di 9,8 km, che saranno percorsi ad una velocità ridotta di 15 km/h in circa 45 minuti e che l’utilizzo della strada di accesso e la sua manutenzione saranno oggetto di convenzione con le Amministrazioni competenti prevedendo anche la riattivazione e la creazione di piazzole di scambio; - relativamente al disturbo ai residenti nell’abitato di Cedermas posto a poca distanza dall’area di cava, il proponente ha evidenziato che non ci sarà transito di mezzi pesanti attraverso Cedermas, che misure vibrometriche e fonometriche verranno eseguite in fase preliminare di avvio del sito estrattivo e poi ripetute successivamente secondo quanto indicato da ARPA e Servizio geologico e che esiste un’altra cava di pietra piasentina in cui è presente un allevamento all’interno della cava; - relativamente ai potenziali impatti sul sito della Grotta di Antro e in generale sulla fruizione turistica dell’area, il proponente ha evidenziato che esclude interferenze tra l’attività di cava e la grotta di S. Giovanni e che le attività escursionistiche nei dintorni si concentrano nei fine settimana e in agosto quando la cava non è in attività;

Preso atto

che la Commissione VIA ha ritenuto non completamente sufficienti gli elementi informativi a disposizione, necessari per assumere una decisione conclusiva adeguatamente motivata;

Preso atto

che la Commissione VIA ha ritenuto necessario acquisire maggiori dettagli sulle osservazioni formulate e sui diversi aspetti progettuali inerenti: - alla soluzione progettuale di escavazione, conseguente alle prescrizioni previste dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici - prot. 18422/1.402 dd. 27 novembre 2008; - alla soluzione progettuale concernente la viabilità di accesso alla cava (a partire dall’innesto con la viabilità pubblica), condivisa con i Comuni interessati, che consenta l’utilizzo con sicurezza della viabilità medesima per il transito dei mezzi da e per l’area di cava;

Vista

la nota prot. ALP11/34618-VIA/276 di data 4 dicembre 2008 con la quale sono state richieste al proponente le suddette integrazioni documentali;

Vista

la documentazione pervenuta in data: 4 febbraio 2009 da parte del proponente in risposta alla suddetta richiesta di integrazioni, trasmessa unitamente alla documentazione già pervenuta in data 16 gennaio 2008 ed a quella pervenuta in data 21 luglio 2008, a tutte le Autorità, Enti ed Uffici coinvolti nel corso dell’istruttoria ai fini di esprimere un’eventuale parere;

Visto

il parere dell’Ispettorato ripartimentale foreste di Udine di data 3 marzo 2009;

Rilevato,

per completezza di informazioni, che sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del Comitato “Difendiamo il Craguenza” in data 28 gennaio 2009 e in data 24 febbraio 2009;

Rilevato

che nella seduta del 4 marzo 2009 la Commissione VIA ha sentito il proponente e il progettista che hanno esposto le loro considerazioni relative alla visibilità della cava, illustrando alcune soluzioni progettuali, poi depositate (n. 4 tavole progettuali datate 8 gennaio 2009 identificate dalle lettere A-B-C e D) quali chiarimenti espositivi, nonché considerazioni sulla viabilità di accesso e sulle ricadute occupazionali;

Esaminate

tutte le motivazioni che hanno portato all’espressione del parere non favorevole n. VIA/19/2007;

Considerato

che la Commissione ha ritenuto che: - la documentazione consegnata e l’illustrazione dei progettisti e della proprietà non hanno prodotto gli elementi richiesti; - i proponenti hanno genericamente parlato di soluzioni alternative della viabilità senza peraltro produrre soluzioni alternative certe;

Constatato

che, per l’insieme delle motivazioni sopra esposte, come indicato dalla precitata Commissione, non sussistano i presupposti per accogliere le osservazioni formulate;

Ritenuto

di concordare con i contenuti del parere formulato dalla Commissione tecnico-consultiva VIA n. VIA/7/2009 nella riunione del 4 marzo 2009 in merito al procedimento di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990, parere che nel merito richiama esplicitamente i contenuti del parere formulato dalla Commissione tecnico-consultiva VIA n. VIA/19/2007 nella riunione del 3 ottobre 2007, con il quale la Commissione medesima ha dato parere non favorevole, sotto il profilo dell’impatto ambientale di cui alla LR 43/1990, sul progetto in argomento;

Ritenuto, per l’insieme delle motivazioni sopra esposte, di giudicare non compatibile con l’ambiente - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 – il progetto riguardante l’apertura e il contestuale ripristino ambientale – paesaggistico di una cava di pietra piasentina denominata “Pulfero” in località Cedermas, in Comune di Pulfero (UD) - presentato dalla A.L.S.A.F. di Cettolo Liviana & C. snc.;

Visto

l’art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta

dell’Assessore regionale all’ambiente ed ai lavori pubblici

La Giunta regionale,

all’unanimità

Delibera



A)
Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato non compatibile con l’ambiente il progetto – presentato dalla A.L.S.A.F. di Cettolo Liviana & C. snc – riguardante l’apertura e il contestuale ripristino ambientale – paesaggistico di una cava di pietra piasentina denominata “Pulfero” in località Cedermas, in Comune di Pulfero (UD).

B)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità nonché agli uffici che hanno collaborato nell’istruttoria.
Giunta Regionale
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