ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE
Le ville delle convalli di Antro e Merso e soprattutto l'Arengo
La Schiavonia, isolata per monti e torrenti dai contermini stati, ab immemorabili faceva una specie di stato a sé.
Infatti essa non è manco nominata nel 1327 in un atto del Parlamento, che dà 1'elenco di tutti i contribuenti (ecclesiastici, nobili castellani e comunità) degli armati per la difesa della Patria.
In questa isolata autonomia come si reggeva? Colle istituzioni del tempo, ma che presso di lei acquistarono speciale carattere e vigore.
La Terminazione 24 settembre 1722 dei sindici Inquisitori in terra ferma per la S.ma Repubblica di Venezia, nomina le ville componenti le convalli di Antro e Merso:
Vernasso, Biacis, Erbez, Cepletischis, Vernassino, Clenia, Ponteacco, Clastra, Luicco, Tribil di sopra, Stregna, A1tana, Lasiz, Tarcetta, Mersino, Savogna, Azzida, S. Pietro, Brischis, Cosizza, Drenchia, Oblizza, Podpecchio, S. Leonardo, Spignon, Pegliano, Montemaggiore, Brizza, Sorzento, Biarz, Rodda, Grimacco, Costne, Cravero, Tribil di Sotto, Merso di Sotto.
Sono 36 ville, cadauna delle quali costituiva un comune.
Alla testa di questo stava il
Decano
, eletto dai padri di famiglia, i quali componevano la
vicinia
, che si raccoglieva sulla piazza o su altro luogo aperto, e trattava gl'interessi della comunità.
Alla testa poi delle due convalli di Antro e Merso, le quali compongono e naturalmente dividono la Schiavonia, stavano due
vDecani grandi o Sindici
, che convocavano le
vicinanze grandi
‚ dei comuni della convalle rispettiva intorno alle lastre di pietra o banche esistenti nelle ville di Tarcetta e di Merso. Un esempio:
Adì 10 aprile 1710.
In villa di Tarcetta, alla Lastra luoco solito della Vicinanza Grande.
Ove congregati li decani dell'Onoranda Banca d'Antro, alla presenza delli quali al N. di 45 fu da tutti creato in Cancilliere della loro Giurisdizione in mancanza del q. Mag.co D. D. Carlo Calcaterra loro Canc.e il sp. Luca Cucavaz di S. Pietro così.
L'
Arrengo
o Consiglio o Parlamento della Schiavonia si riuniva una volta all'anno e più, quando lo esigeva il pubblico interesse, vicino alla chiesetta di S. Quirino, sotto i tigli secolari, all' aria aperta.
La forma di simili assemblee e le materie che vi si trattavano risulteranno dai seguenti documenti:
Adì 1 giugno 1674.
Nel publico Arengo nel loco solito appo S. Quirino.
Ove li decani tutti della Contratta di Antro hanno eletto in novo Sindico Giovanni Blasuttigh q. Pietro della villa di Vernassino, come riff.e Leonardo Dorbo1ò Giurato grande con la patta della Maggior parte delli decani, et fù licenciato con honori Giac.° Troppina Sindico passatto.
Adì 4 d.o et loco.
Li Decani tutti della Contratta di Merso, eccettuato il Dec.° di Poppech (Podpecchio) hanno eletto in loco di Leonardo Pappes per novo Sindico di d.a Contratta Valentino Tomasetigh della Villa di Cosizza così rifferindo Steff.° Pappes Giurato con alla patta di detti Decani.
Adì d.°
Li Decani tutti dell'una et dell'altra Contratta hanno deliberato, che cadauno di loro debba haver p. Dom.a pross.ma ventura in pena di Marcha una applicata al mag.° sig.r Galstaldo di S. Ser.tà' capitar per tempo in Arengo et portar compitta sodisfat.e della rata ultima posta in ragion di soldi dieci affine di poter levare le informat.i dall'Ill.mo et sig.r General di Palma et tanto riferiscono li Giurati sud.i con la pata di detti Decani.
L. D. M. A.
Domenica 24 luglio 1785 Ind.e 3tia.
Nelle vicinanze della Vend.a Chiesa di S. Quirino Pertinenze del Comune d'Azzida 1oco solito, ove li Decani dell'Ond.e Contrade d'Antro, e Merso costumano congregarsi in P.o Aringo, alla presenza dei sottoscritti Testi ove Convocato l'Aringo della Contrada d'Antro previj gl'inviti Verbali fatti precorrere a cadaun D.no et de more e giusto le solite forma1ità et ordinario metodo all' quale intervennero gl'infrasti.
(Seguono i nomi di 15 Decani di ville.)
Nel quall'aringo ut supra legalmente convocato, ed unito componente 1'intiera onoranda contrada sudetta d'Antro esposero essi Decani essersi spontaneamente dimesso e rinunciata la carica di Sindico della contrada stessa Marino Battistigh q.m Zuane, ed esser perciò necessario di sostituir ed elegger senza ritardo altra persona di sperimentata fede1tà e cognizione in Sindico della d.ta Convalle acciò gli affari della med.ma non rissentiscano danno, o pregiudizio, e per conservar sempre la buona direzione ed ordine.
Dopo la qual proposizione fatto avendo d.ti D.ti
lungo e circolar discorso
, e contribuito ogni più matura considerazione e quanto in questo proposito rifflettersi debba, rimarcando massime 1'abi1ità ed onoratezza dell'infras.to Jussigh, hanno unanimi e concordi nemine contradicente passata parte a pieni voti,
inerendo alle parti prese sopra le vicinie de' rispettivi comuni...
costituito in loro general Procuratore, noncio, comesso e Sindico di cotesta Onoranda Contrada d'Antro Andrea Jussigh q.m Vincenzo della villa d' Azzida qui presente e tal impiego accettante per anno uno p.o v.° tantum solamente impartendogli detti Decani autorità di poter a nome di esse Convalli, Decani ed abitanti tutti agire ed amministrare gli affari ed interessi di d.a contrada ed assister con tutta diligenza fedeltà e solecitudine ed ogni, e qualunque indigenze interesse, che in ora si tratta, quanto a quelli che in posterum accader potessero, comparir avanti qualsiasi Tribunale sì di prima instanza che in grado d'Appellazione, e massime inanzi gli Ill.mi ed Ecc.mi Magistrati, Consigli e Coleggi dell'inclita dominante, ed etiam a piedi di sua serenità, conforme il bisogno lo richiederà, umiliar memoriali supliche, ottener ascolto, et quidquid si rendesse opportuno e necessario.
Restando detto Jussigh incaricato dalli sud.ti D.ni a doversi impiegar con tutta fedeltà, ingenuità, onoratezza nella Carica ed obblighi, che seco porta la carica di Sindic, acciò gli affari della detta Convale per la di lui incuria, o cativa direzione non restino pregiudicati.
Venendo assegnato dalli sud.ti D.ni per sua Mercede al Med.° Sindico L. 3. - al giorno, quando si porterà per gli affari della Convale a Cividale, Udine e Palma, e se alla SS.ma Dominante Duc. 4 oltre le Banche al giorno dovendo però detto Jussigh unitamente al sig. Domenico Mulloni Deputato dar nota giusta dell'esato, e speso.
Con promessa di tutti li sunominati Decani solidariamente per nome anco deli rispettivi Comuni d'aver sempre fermo, rato ecc.
Presenti Luca Bordon q.m Tomaso del Comune di Podpecchio e Filippo Zujan q.m Giorgio del Comune di Vernasso Testi.
Ita est, concordatum Originali.
Laurentius Cucavaz Cancellarius jurisd.nis Honorandarum Bancarum Antri Mersique ex actis dictarum Contradarum.
In un manoscritto intitolato:
Riflessioni sopra lo stato economico della Schiavonia che Lorenzo Tomasetig Avocato Sindico della Schiavonia scrisse nell'anno 1788 a lume e direzione della Popolazione
, leggo come in un Arrengo tenutosi dodici anni prima, cioè nel 1776, fu pronunciato il seguente discorso, che in parte riassumo ed in parte testualmente riporto, per i suoi particolari storici e per caratterizzare una gente interessata, avveduta e pur sapientemente civile.
Si premise che la Schiavonia deve starsene continuamente all'erta per la conservazione dei suoi privilegi di esonero da gravezze; che ad onta di ciò
nei primordi pel fatto degli abbocatori dei dazi
eransi insinuate, siccome non specificatamente contemplate da quei privilegi, cinque differenti imposte, cioè del Pestrino in annui ducati 120, del Quintello, del Sussidio, dell'Acconcio delle pelli e della Macina, convertitasi poi nell'obbligo del mantenimento della strada del Pulfero;
che anni prima 1'Abboccatore aveva tentato di estendere il dazio delle miniere anche a questo paese; che un anno avanti si pretendeva di obbligare i mugnai al dispendio di formali investiture per 1'uso delle acque; che in altro incontro si voleva introdurre anche la Tansa delle arti; che di tratto in tratto sopravvengono perciò motivi di ricorsi e di difesa da sostenersi alla Dominante subito subito, onde 1'abuso non prenda radici col possesso; che tutto ciò importa spesa, la necessità
di una rendita certa, annua e nacionale
e la dimostrazione
del fonte
a cui attingerla
più proprio, adattato e meno sensibile.
L'oratore quindi espresse così il piano del suo progetto:
Nella Schiavonia si spazzano in tutte le osterie alla minuta un anno per 1'altro all'incirca 300 Botti di vino, per la maggior parte vino forastiere del Friuli, che smungie il Paese di denaro, si dia per suposto, che dette Botti una per 1'altra siano di Conzi 12 per una, sicchè tutte le dette 300 Botti formerebbero un Monte di Conzi N. 3600. Si propone che la misura del Boccale respetivo sia diminuita, osia resa minore da quello è in presente di una sola vigesima parte, cosichè per ogni Conzo di misura Comune rissultarebbe un risparmio di trè Boccal di vino, che avanzarebbero nella Botte à motivo della detta suggierita minorazione. Questo risparmio di tre Boccali per ogni Conzo di misura Comune stare dovrebbe per la Cassa della Schiavonia, à cui il respetivo oste sarebbe in debito di render conto, ed esborsarne il ricavato à ragion di spasso con li confronti delli Sagumi delle Botti.
Sù tal piano adunque si supponga, che il vino à spasso possi valere un'anno per 1'altro soldi sei il Boccale, cosichè con tale raguaglio la Schiavonia avesse da incassare soldi 18 per ogni conzo di vino; e moltiplicando questa tale utilità sopra 1'indicato suma di Conzi 3600, ne rissultasse la sopra annuale utilità in L. 3240, che entrarebbero nella Cassa della Schiavonia; e quello, chè importa più, nissuno se ne rissentirebbe molestamente aggravato; e la ragione è chiara, poichè quando la gravezza stà in linea negativa, ossia di piccola diminucione, passa affatto innosservata.
Un Galantuomo và all'osteria à bere un Boccale di vino, lascia di buon'animo, senza rammarico e senza avvedersi la vigiesima parte, che non la vede, ma se all'opposto la gravezza stasse in linea positiva, cioè se si volesse accrescere al prezzo so1ito un bezzo solo per ogni Boccale, in tal caso oltre chè il carico sarebbe di molto più gravoso, mentre sopra detta supposta suma di vino, ed un bezzo pei boccale, verrebbe à risu1tare una rendita annuale nella suma di L. 5400, riuscirebbe poi anche più odioso di sua natura, importando un continuo sensibi1e urto all'interesse di chi fosse obbligato pagare di volta in volta il bezzo d'imposta.
A tutto ciò si aggiunga i1 rif1esso che in tale gravezza sopra il vino concorrerebbe a pagarla il forastiere, il viandante, e che fra li Naccionali il più vicioso ubriaccone, se per una parte portarebbe svantaggio alla Patria consumando, e sbilanciando la di lui famiglia, per 1'altra 1'istesso suo scialaquo portarebbe qualche maggior vantaggio alla Cassa Naccionale; ed il ridurre il vicio, che sin'ora non ha fatto che puro danno al Paese, dover render in avenire dell'utile al Paese istesso, ella è una massima di insigne prudenza.
Cosi pure si rif1etta, chè li detti insensibili risparmi non verrebbero già perdutti dagli abitanti dell' Paese, mentre si ritroverebbero tutti uniti à loro benefizio e per loro Comune difesa nella Cassa Naccionale; e posto che la detta Cassa arrivi ritraere una rendita sufficiente, in tal caso non vi sarà più bisogno di steure, ossia giottiti, e di imposte eventuali cotanto odiose, e difficili nelle loro riscossioni. - Un'esatto registro poi dovrà di anno in anno dimostrare 1'introito e 1'uscita.
Il Corpo dell'Arrengo sarebbe il siccuro Custode della Cassa, che serrata a trè Chiavi, non potesse aprirsi per estrar' soldo, e non chè alla presenza e con intervento di trè Deputati, che verebbero scielti dal detto Arrengo, ed à quali verebbe consegnato una Chiave per cadauno. In somma in allora la Schiavonia potrebbe dire di avere finalmt.e incominciato à vivere, ed à dirigiersi con mettodica ecconomica, ed in forma di Nacione Civilizzata.
Questa proposta, scrive il Tommasetig, restò con esultanza accolta.
Nell'Arrengo 23 dicembre 1788, riunitosi al luogo consueto nelle vicinanze della Veneranda Chiesa di S. Antonio Abate di Merso di Sopra, "fu proposta e passata parte a pieni voti nemine contradicente che in termine di quindici giorni prossimi vent.ri debba esser riscosso il residuo delle Steure sive Tanze vecchie, come pure attese 1'indigenze o premurosi affari di questa Onoranda Contrada e di quella d'Antro, hanno deliberato e passata parte unanimi, e concordi gli antescritti Decani d'impore come in fatti hanno imposta una Steura o sive Tanza di L. 6 per terreno, con obbligo che quella parimenti debba esser in termine di giorni 15 prossimi vent.i consegnata dalli rispettivi Decani, e da questi al sunominato di loro Sindico, altrimenti possa lo stesso Sindico Oviszach
eseguir sommariamente alle case delli Decani, e li Decani stessi alle case de' rispettivi comuni
contro gl'impontuali, e renitenti sie."
Arrengo 12 novembre 1797 dei Decani e Deputati di ambe le convalli a S. Quirino, nel quale i due Sindici propongono di passare all'elezione di n. 2 Deputati e Procuratori, quali abbiano a presentarsi a piedi del Trono di Sua Maestà l'imperatore od a qualunque altra autorità, per implorare la conferma delli Antichissimi Pivileggi, in vigor dei quali ecc."
Simile plenario 27 marzo 1803 a S. Quirino, nel quale " restò preso con la genera1ità de' voti che a vista debbano "Dno Giuseppe Venturino Sindico della Convalle d'Antro e Dno Michielle Droli Deputato della convalle di Merso conferirsi in Venezia ad osequiare in nome di tutto "questo corpo S. E. Ferdinando Co: di Bissingen Commissario Plenipotenziario di S. M. Francesco II, ecc."
Ultimo delli 2 maggio 1804 a S. Quirino, in cui i Deputati e Decani delle due convalli "discusse prima altre materie loro incombenti, fu poscia versato sulla condotta dell'attual giudice della Giurisd.e dell'onda Banca di Merso situata nel Distretto di questa Schiavonia, il nob. ed Ecc.te sig.r D.e Antonio Mittoni, fu d'unanime consenso e per acclamazione dichiarato, attestato, e preso a pieni voti, che non solo a veruno d'essi componenti il prte Arringo, ma neppure per quanto essi sappiano, a veruno degli altri Abitanti soggetti tanto alla giurisd.e della detta Banca di Merso, che alle altre Giurisd.i situate in questo medesimo distretto, ha il med.mo Ecc.te sig.r D.r Mittoni Giudice della Banca di Merso dato motivo di doglianze, reclami e sospetti in civile, criminale e politico, potendo e dovendo quindi in atto di pura e mera verità quest'Arrengo certificare, che il suddetto Ecc.te Giudice nell'atto di amministrare con tutta imparzia1ità, sollecitudine ed integrità il suo ufficio, si ha saputo conciliare la pubblica confidenza de' suoi Giurisdizionali."
Dai suddetti documenti emerge, che il popolo della Schiavonia aveva saputo crearsi un governo proprio, democratico e parlamentare, che deliberava nei suoi Arrenghi intorno a tutti gli interessi amministrativi, economici, politici e giudiziari della regione, che fino all'ultimo diede saggio di forte organamento, di sapienza civile, e che è degno di figurare nella storia gloriosa dei Comuni italiani.
Col compartimento territoriale 4 aprile 1816, i 36 comuni, che costituivano la Schiavonia, furono ridotti agli otto seguenti: S. Pietro, Tarcetta, Rodda, Savogna, Grimacco, Drenchia, Stregna, S. Leonardo e venne creato il Distretto di S. Pietro degli Slavi con un I. R. Commissario.
Nel l861 il Distretto col Capoluogo sacrificava il suo titolo - degli Slavi - all'unità italiana e si chiamò:
S. Pietro al Natisone.
Ma, fin oltre al 1830, le Vicinie seguitarono a funzionare in onta ed a fianco dei nuovi consigli comunali. Addi 30 marzo 1884 io mi recai a visitare la Lastra di S. Pietro, la quale è naturalmente di pietra, grossissima, appoggiata a solido piedestallo ed ombreggiata da un gelso antico, in mezzo ad una piazzetta cieca, perchè i
patres patriae
d'allora evitavano i luoghi troppo rumorosi pelle loro deliberazioni.
Visto che io mi era fermato a contemplarla, usci dalla sua casetta prospettante un buon vecchio, il quale stimò d'intervenire a dirmi, che si ricordava d'aver veduto nella sua fanciullezza convenire la
vicinia
intorno a quella lastra per deliberare di tutti gli interessi frazionali, e che solo la sospettosa polizia austriaca nel 1833 riusci a bandire simili popolari adunanze!
In talune frazioni, specialmente montuose, le Vicinie seguitarono a riunirsi fino al 1850, ossia fino alla divisione dei fondi comunali.
Precedeva la pubblicazione festiva del cappellano dall'altare sull'ora del Comizio, ed in questo si riunivano i capifamiglia, al solito suono della campana.
Col peculio frazionale si cominciava dal comperare una botte di vino, che veniva distribuito a tutte le famiglie, e quello o quelli dei loro capi che avessero contravvenuto alle deliberazioni prese, dovevano pagarlo tutto.
Per la discussione nessun presidente eletto, e soltanto la persona o le persone più stimate del villaggio davano la piega naturale alle deliberazioni.
Tuttora in certi incolti indivisi si mantiene il tranquillo e secolare possesso dei Frazionisti con esclusione di ogni estraneo, senza che vi si ingerisca il Comune legale o 1'autorità giudiziaria.
Tanta vitalità conserva presso questo popolo perfino 1'ente Frazione!
Carlo Podrecca - LA SLAVIA ITALIANA
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