L'autogoverno della Slavia Friulana

di Mirko Clavora

Premessa.

Trascurata per molti decenni, la storia della comunità della Slavia viene ora riproposta in diverse pubblicazioni e ultimamente è oggetto di studio in varie tesi di laurea di universitari della Slavia, che riscoprono le loro antiche radici e tendono a ricostruire un rapporto positivo con i loro avi. Una cosa in particolare desta interesse e genera orgoglio in chi di questa storia si sente figlio: il plurisecolare autogoverno della “Schiavonia veneta”, tema di questo approfondimento. Si tratta di un sistema forgiato su una società fiera, autonoma e organizzata su basi rappresentative, che dal momento in cui si è insediata in queste terre è riuscita a sopravvivere a grandi cambiamenti geopolitici ed economici del continente.

La ricostruzione dell’autonomia sia amministrativa che giudiziaria di cui la Slavia friulana ha goduto per diversi secoli, si basa su una serie di documenti storici, i quali ne attestano anche la “longevità”. Se da un lato non abbiamo molta evidenza se ci fu un autogoverno per la totalità dei circa 350 anni di sovranità aquileiese in ambito imperiale (1077 – 1420), dall’altro abbiamo la certezza documentata che esso funzionò per tutti i quasi quattro secoli di dominazione della Repubblica di Venezia (1420 – 1797). Tuttavia, come avremo modo di approfondire, le autorità veneziane, con riferimento alla Schiavonia (così veniva chiamata anche ufficialmente in seguito al Trattato di Worms del 1551) ed alle sue strutture di governo, non fecero altro che confermare antichi privilegi. Vale a dire che al principio del XV secolo la nostra tradizione amministrativa e giudiziaria aveva alle spalle già un lunghissimo vissuto. Possiamo allora sostenere senza troppo dubbio che l’autogoverno si sviluppò durante i periodi patriarcale e veneziano, quindi in un arco di tempo che va dalla fine dell’XI secolo fino all’inizio del XIX.

In cosa consisteva l’autogoverno della Slavia friulana o Schiavonia veneta? In primo luogo analizzeremo l’organizzazione amministrativa e giudiziaria, in seguito porteremo alla luce una serie di atti ufficiali che comprovano tale plurisecolare autonomia.

La famiglia e la terra

L’ossatura della società e dell’economia era costituita dalla famiglia e dalla terra. Alla base della società vi erano diversi gruppi legati tra loro da vincoli di sangue: famiglie singole si univano nelle zadruge , che a loro volta formavano entità più estese, i rod. Ancora, ad un livello più alto troviamo la bratsva e infine il plemen . Funzione di questi gruppi era l’organizzazione del lavoro nei campi e della cura dei terreni, dei boschi, dei pascoli e delle acque, quindi dei beni comuni. I capi di queste strutture sociali erano scelti sulla base di criteri di merito e la loro carica era limitata nel tempo. Non esistevano, quindi, ne caste ne titoli o cariche ereditarie. Questo tipo di organizzazione della società, tipico delle comunità slave, si rifletté sul sistema amministrativo e giudiziario e nello specifico nel sistema delle vicinie, che ora analizzeremo, probabilmente già esistente al momento dell’insediamento dei nostri progenitori in questa landa.

Le Vicinie e l’Arengo grande

Ho già accennato alla scarsità di specifici documenti sull’ordinamento amministrativo e giudiziario durante il periodo patriarcale. Tuttavia, da documenti della seconda metà del XIII secolo risulta che le ville - comuni del territorio erano raggruppate nelle due Convalli di Antro, comprendente la valle del fiume Natisone, e di Merso, comprendente le valli dei fiume Alberone, e dei torrenti Cosizza ed Erbezzo. Tale divisione amministrativa era sovrapposta a quella ecclesiastica, imperniata sulle parrocchie di S. Pietro per la convalle di Antro e quella di S. Leonardo per la convalle di Merso. Alle 36 ville corrispondevano 36 cappellanie. Non è chiaro se fu la ripartizione amministrativa a copiare quella ecclesiastica o viceversa.

Il primo livello e perno della struttura di autogoverno della Slavia era la Vicinia, o Sosednja o anche Županje. Essa era il consiglio dei capifamiglia della villa o dei borghi che formavano una villa (intendendo la villa come un comune).

Nella Vicinia si trattava di tutti gli interessi e delle problematiche della comunità (in primo luogo della gestione di beni comunali come i boschi, i pascoli e i terreni arativi). Funzionavano, se necessario, anche come tribunali per le controversie locali. A presiedere la Vicinia veniva eletto con cadenza annuale il decano, župan, la cui autorità era simboleggiata dal possesso di un lungo bastone. Solitamente la Vicinia si raccoglieva nelle piazza del paese o nei sul sagrato antistante la chiesa.

Nella Convalle di Antro vi erano 21 vicinie, 15 in quella di Merso: S. Pietro, Brischis, Cosizza, Drenchia, Oblizza, Podpecchio, S. Leonardo, Spignon, Pegliano, Montemaggiore, Brizza, Sorzento, Biarzo, Rodda, Grimacco, Costne, Cravero, Merso di Sotto Vernasso, Biacis, Erbezzo, Cepletischis, Vernassino, Clenia, Ponteacco, Clastra, Luicco, Tribil di Sotto, Tribil di Sopra, Stregna, Altana, Lasiz, Tarcetta, Mersino, Savogna, Azzida.

I decani, in rappresentanza della propria Vicinia, si riunivano in assemblee dette Vicinie grandi, velike sosednje. Vi era una Vicinia grande per convalle. A presiederle vi era il decano grande, velik župan , carica sempre elettiva. Questa assemblea si riuniva attorno ad una lastra di pietra detta banca, che nella Convalle di Antro si trovava dapprima a Biacis e poi a Tarcetta, in quella di Merso era a Merso di Sopra.

La Vicinia grande prendeva decisioni in merito all’ammontare delle imposte, all’amministrazione dei beni comunali, alla risoluzione di piccole liti private, al comminamento di sanzioni, all’organizzazione della vita del villaggio in occasione di eventi particolari o pericoli comuni.

Infine, il grado più alto dell’amministrazione locale era l’Arengo grande, assemblea dei decani delle due Convalli. Questo “parlamento” si riuniva almeno una volta l’anno sotto i tigli presso la chiesetta di S. Quirino, in San Pietro al Natisone. L’Arengo esercitava funzioni finanziarie, di organizzazione della difesa del territorio e degli interessi delle convalli davanti alle autorità statali centrali e di opposizione ai tentativi dei signori limitrofi di avanzare pretese territoriali e tributarie sulla nostra comunità.

Nell’ambito del suo autogoverno, la comunità della Slavia era pur sempre assoggettata alla sovranità di un ente statale, che di conseguenza esercitava un controllo sulla comunità. Il governo centrale era rappresentato dalla figura del Gastaldo di Antro.

Riassumendo, l’autonomia amministrativa si articolava su tre gradi, dal più basso al più alto: Vicinia - Vicinia grande - Arengo Grande. In questo modo la Slavia friulana ha saputo regolarsi autonomamente, coniugando da un lato l’organizzazione della società a livello locale, di villaggio, con dall’altro la necessità di mantenersi unita e forte a livello di comunità e perché no come popolo o specifica civiltà. E lo ha fatto senza doversi rifare a chissà quale esempio esterno, ma partendo semplicemente dal suo tradizionale modello sociale basato sulle famiglie ed il loro raggruppamento a vari livelli. La struttura che è stata descritta si è evoluta nel corso di secoli, vivendo la propria epoca d’ora durante la dominazione veneziana.

Le Banche di Antro e Merso

Il sistema delle Vicinie e dell’Arengo era affiancato dall’altro caposaldo dell’autogoverno della Schiavonia: il sistema delle Banche.

Come per l’autonomia amministrativa anche per le Banche non è possibile affermare a quando esse risalgono, a causa della scarsità di documenti. Circa la mancanza di testimonianze scritte viene in aiuto una spiegazione data da Podrecca nella sua opera “La Slavia Italiana” del 1884: “in origine si aveva il buon senso di risolvere ex novo caso per caso, stimando inutile farne verbale. Poi per l’ignoranza della scrittura, ogni memoria di deliberazione era raccomandata ai Giurati delle ville, una specie di notai orali. Più tardi il notaio-cancelliere raccolse semplici note…”. Inoltre, con riferimento all’archivio della Prefettura “… non molti anni addietro (fu) operato uno stralcio che condannò alla cartiera la massima parte delle carte anteriori al 1866”.

Da ciò che è giunto fino a noi possiamo però tracciare una quadro del funzionamento del sistema giudiziario. Il punto di partenza è una riflessione attinente ai diritti dell’uomo applicata a livello locale: lo Schiavone aveva il diritto di essere giudicato da suoi pari. Ciò era una consuetudine diffusa in tutto il Friuli, tanto che si possono trovare numerose similitudini tra la legislazione friulana e quella inglese, ritenuta la madre delle libertà.

Il sistema giudiziario della Schiavonia si articolava su due livelli di giudizio in loco, con possibilità di adire poi a soggetti giuridici superiori ed esterni. Il primo livello è rappresentato dalla Vicinia, che si occupava di casi interni al proprio ambito territoriale e di non particolare gravità (bassa giustizia). Non era più il decano, comunque presente a presiedere le sedute giuridiche, bensì un giurato. Al secondo livello troviamo le Banche, una per convalle: la Banca di Antro e la Banca di Merso. Esse erano competenti generalmente per gli appelli e per le cause tra membri di vicinie diverse. I giudici della Banca di Antro potevano comminare anche la pena di morte, mentre pare che quelli di Merso non potessero discutere da soli casi da pena capitale. Pare però che i reati di sangue fossero piuttosto rari, quindi la maggior parte degli interventi dei giudici riguardava liti. Le punizioni inflitte andavano dalla clada (una sorta di morsa dove si imprigionava un arto per un certo numero di ore) alla detenzione, che si scontava soprattutto nella torre di Biacis.

Le Banche erano composte da dodici giudici. Per la Banca di Antro essi venivano eletti ogni anno dai capifamiglia, mentre a Merso erano designati dai giudici uscenti. Le sedute avevano luogo almeno tre volte l’anno. Il Gastaldo, o un suo sostituto, come rappresentante del governo centrale aveva anch’esso un ruolo in varie fasi del procedimento (istruttoria ed esecuzione della sentenza), tuttavia il giudizio finale e la decisione della pena spettava ai giudici valligiani.

Non vi era un solo grado di giudizio, ma c’era la possibilità dell’appello. I giudizi di appello si svolgevano presso la Banca che non aveva trattato del caso in primo grado. La fase del dibattito, tuttavia, si svolgeva davanti al Consiglio di Cividale per gli appelli delle cause civili o davanti al Provveditore per quelle penali. E’ fondamentale ricordare che, per quanto potesse essere importante da un punto di vista procedurale e giuridico il ruolo del funzionario governativo nei processi per la fase dibattutale e istruttoria (per la sua conoscenza in materia legale soprattutto), il giudizio e la pena venivano decisi dai giudici valligiani. Dunque, uno Schiavone veniva giudicato da uno Schiavone.

Dai pochi atti giunti fino a noi si sa dell’esistenza di una prassi giudiziaria, anche se non ancora sviluppata compiutamente su questi due livelli di giudizio, già nel periodo patriarcale, a ulteriore sostegno della tesi che la consuetudine all’autogoverno nella Schiavonia fosse già antica quando diventammo sudditi del Doge. Vi sono infatti i verbali di un procedimento civile svoltosi ad Antro il 30 ottobre 1306, più di cento anni prima dell’era veneziana e di un processo per omicidio, avvenuto sempre dinanzi alla Banca di Antro nel 1401.

Sotto Venezia, così come accadde per l’autogoverno delle vicinie e degli arenghi, anche per il sistema giudiziario fu sancita la continuità con gli usi e le consuetudini praticate sotto il Patriarcato. Nel punto successivo citeremo anche alcuni atti della Repubblica di Venezia riguardanti il sistema giudiziario. Vogliamo qui ricordare, a causa della sua importanza e di come riassume il sistema delle Banche, la “ducale cornelia” del 21 aprile 1627, la quale, in risposta a precisa richiesta, concedeva l’investitura feudale per le Banche. La ducale così sentenziava: “alli fedeli huomini et abitanti nelle Convalli e Contrade di Schiavonia di Antro e Merso, la giurisdizione Civile et Criminale et Criminalissima col mero et misto inperio delli lochi chiamati le Banche di Antro e Merso, giudicando con la assistenza del Gastaldo, o dei suoi sostituti, con tutti li usi, ragioni, giurisdizioni, emolumenti, prerogative spettanti a D.a giurisd.ne, come da tempo immemorabile è stato anco da loro maggiori goduta et possessa senza alterazione o diminuzione alcuna et salve sempre le solite …”. Nel testo è anche significativo il riferimento al fatto che queste consuetudini risalgono a tempi immemorabili.

Questo è solo uno di molti riconoscimenti ufficiali che l’autogoverno della Slavia friulana ricevette nel corso dei secoli. Addentriamoci allora in questi importanti documenti che raccontano la nostra vera Storia e testimoniano l’antichità del sistema delle Vicinie, degli Arenghi e della Banche e le motivazioni per cui tale autonomia poté resistere.

“Nazione diversa e separata dal Friuli”

Testimonianze risalenti al periodo patriarcale e veneziano provano come le Convalli beneficiassero di un’autonomia amministrativa e giudiziaria particolare rispetto a quanto accadeva nel resto del Friuli. Il motivo di tal peculiarità sta nel diverso influsso del sistema feudale. Se in altre zone del Friuli le forme di autogoverno esistenti finivano per sottostare alle logiche ed ai rapporti di potere propri del feudalesimo, non si può dire lo stesso per le Convalli di Antro e Merso. Anche se molteplici furono i tentativi di “feudalizzare” le valli nel corso dei secoli, gi amministratori locali, con l’aiuto dei governanti centrali, riuscirono, fino al tramonto di Venezia, a proteggere l’autogoverno, lasciando il più delle volte le forze feudali in una posizione subalterna.

L’autonomia della Schiavonia sopra Cividale, così chiamata dai veneziani, fu oggetto di diversi atti ufficiali della Repubblica Serenissima, quasi ci fosse una continua necessità di riaffermarla. Molti documenti veneti parlano di “confirmazione” dei privilegi di cui da tempo immemorabile godono queste genti della Marca friulana.

Il primo atto fu del 1424 quando il doge Foscari riconobbe tutti i privilegi acquisiti dai nobili e dalle città del Friuli con il governo precedente. La prima conferma di diritti specifici degli Schiavoni si ha nel 1455, per mano dello stesso regnante: “gli slavi delle montagne sopra Cividale sono esentati dal tributo di paglia e legname necessari alle nostre navi, a causa della loro miseria”.

Nel 1492, anno della scoperta dell’America, fu promulgata la ducale che fungerà da riferimento centrale per la difesa dell’autonomia nei secoli successivi. Agostino Barbarico sottoscrisse: “I nostri fedeli abitanti delle montagne e delle Convalli del Cividalese dai tempi antichi furono sempre esentati [dalle tasse] e noi ordiniamo che si continui ad esentarli da ogni onere e gravezza (…) poiché sono poveri ed inoltre hanno la cura e l’onere, da soli di vigilare i passi e di tenerli agibili e presidiati per timore delle genti barbare.

Il 22 settembre 1508 il Luogotenente della Patria del Friuli siglò un’ordinanza in base alla quale si riconosce alle Convalli di Antro e Merso la facoltà di giudicare in prima istanza, anche in caso di omicidio, riservando la possibilità di appello nella sede di Cividale. La separazione territoriale anche a livello giurisdizionale con Cividale è importante, perché in molte occasione la vicina cittadina attentò all’autonomia della Schiavonia. A questi tentativi le autorità governative non fecero attendere risposta. Riportiamo a esempio un’altra Ordinanza del 1630, indirizzata al Provveditore di Cividale, relativa alla detenzione di un suddito valligiano, che ingiunge: “immediata e senz’altra fidejussione far rilasciare di prigione Gaspare Troppina, essendo quel giudizio incompetente, non potendo esso giudicar se non in appellatione, rimettendo il Processo alli 12 Huomini et Gastaldo non appartenendo a lei il reputar immeritevoli essi populi di quelli privilegi et ella eseguirà sotto pena altrimente sarà sub.e formata debitora Palazzo”.

Il 18 ottobre 1658 il governo centrale ordinò “che separati siano affatto non solo dal territorio di Cividale ma dalla Patria ancora “ (…) ”siano essi per autorità di questo consiglio mandati illesi, et imuni nel godimento de loro antichi privilegi”. Alcuni anni dopo, nel 1674, il Doge, ricevuti i rappresentanti delle Valli, ci definisce “discissi et separati dalla Patria del Friuli”. Quest’ultimo concetto viene poi ripreso e ulteriormente garantito con una terminazione del Senato del 2 aprile 1788, forse l’atto a noi più noto, che ci definiva “Nazione diversa e separata dal Friuli”.

Dal 1420 fino alla fine della Repubblica di Venezia è stato un continuo riaffermare, sottolineare, rafforzare i diritti e i privilegi della Schiavonia (ovvero il suo autogoverno e l’esenzione dalla tassazione statale).

Perché Venezia riconobbe questi privilegi, sancendoli con atti legislativi? Una decisione del governo centrale poteva così essere modificata o sconfessata solo da un atto di pari forza giuridica.

Dalla lettura dei testi più antichi, i fattori che emergono sono essenzialmente i seguenti:
godimento degli stessi da tempi immemorabili (si garantisce la continuità con lo stato di fatto ereditato dal Patriarcato di Aquileia);
constatazione che si tratta di un popolo fedele e laborioso, che in cambio della propria autogestione si impegna a garantire la guardia sui passi di confine, contro l’arrivo di genti ostili o portatrici di malattie, disimpegnando le milizie dogali da un territorio non di primaria importanza per Venezia. La difesa veniva assicurata da una milizia di circa duecento guerrieri (probabilmente i figli maschi primogeniti).
povertà: gli Schiavoni non erano un popolo ricco, da cui si poteva pretendere un’esazione fiscale rilevante. Ciò che Venezia avrebbe incassato non sarebbe stato neanche lontanamente sufficiente per mettere in atto ad esempio opere basilari di sistemazione del territorio (in primo luogo cura delle strade), che venivano invece volentieri lasciate all’intraprendenza dei locali.

Nelle lotte di potere proprie del feudalesimo l’autonomia degli Schiavoni fu continuamente attaccata dai vicini friulani, a partire dalle limitrofe autorità di Cividale del Friuli, che miravano a estendere il proprio controllo amministrativo e tributario sulle Convalli. Furono frequenti i casi in cui diverse Vicinie si ritrovarono sotto il controllo di signori esterni a seguito di acquisizioni feudali. Contro tutti questi tentativi di lesione dell’autonomia della Schiavonia, i cui rappresentanti lamentavano dinanzi al Doge, il governo veneziano ribadì instancabilmente il rispetto di quegli antichi privilegi. Col trascorrere dei secoli fece anche di più. Oltre a difendere l’autonomia, si come diritto quasi innato, ma come fatto più che altro amministrativo e politico, Venezia riconobbe anche la diversità identitaria della Schiavonia. La terminazione del 1788 non è che l’ultimo esempio di ciò. Riconoscere che gli slavi sopra Cividale costituiscono una nazione diversa e separata dal Friuli non ha solo ripercussioni amministrative volte a scoraggiare una volta per tutte le mire cividalesi, ma sancisce la peculiarità del nostro popolo, che per cultura, storia, e lingua è diverso dalla contigua nazione friulana.

Un popolo millenario

Il fatto su cui dobbiamo riflettere è l’autonomia, il darsi un’organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria, che il Patriarcato di Aquileia prima e la Serenissima Repubblica dopo hanno deciso di lasciare in vita. Molti detentori della “vera verità” fanno presto a tacciare di ridicolaggine il voler richiamare con decisione la memoria a quella storia, una storia ormai superata, che non può avere nulla di attuale, soprattutto per una comunità in declino demografico, economico ed istituzionale. Tuttavia, quasi mai si ricorda che in quei “lontani” secoli la popolazione è stata a lungo meno numerosa di quanto non sia ora. E nonostante ciò, come molte altre analoghe comunità disseminate per il mondo, ha saputo gestire i propri affari, conservando una struttura sociale che ha mantenuto compatte le famiglie e i villaggi sparsi sul territorio.

A testimonianza della ferma volontà del popolo della Slavia di mantenere - o recuperare - le tradizionali istituzioni di autogoverno, si ricorda il già citato “ Umile Ricorso” del febbraio 1850 presentato dai Deputati e Agenti Comunali della Schiavonia all’Imperatore e Re d’Austria e Ungheria Francesco-Giuseppe I°, tramite il Governatore Civile e Militare nonché Luogotenente Co. Radetzky di stanza a Verona, per la concessione di una Giudicatura propria e locale di prima Istanza, con sede a San Pietro degli Slavi, e relativo personale che, oltre all’italiano, conoscesse anche la lingua slava.

Consapevoli di questo bagaglio storico, prendendo ad esempio la determinazione di questi antenati e cogliendo l’opportunità delle riforme istituzionali che coinvolgono i vari livelli di governo della Repubblica, potrebbe essere l’occasione per la Slavia di riproporre il tema della sua autonomia, anche in coerenza con il principio fondante l’Unione europea: la sussidiarietà.

Sarebbe, inoltre, un’occasione - forse irripetibile - per riconsegnare ai cittadini il diritto di democraticamente e liberamente fare valere le proprie opzioni identitarie e nazionali, da troppo tempo impropriamente delegate a forze esterne alla comunità stessa.

BIBLIOGRAFIA UTILE



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M. ZOPPI, Le autonomie venete e un confronto con la situazione attuale, in Valli del Natisone-Nediske doline, Cooperativa Lipa Editrice, San Pietro al Natisone.
Mirko Clavora tratto da “Slavia Friulana - Storia per il futuro”
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