Statuto dell'associazione

Questa pagina contiene lo statuto costitutivo dell'associazione Lintver.


Costituzione di associazione senza fini di lucro

Repubblica italiana L’anno duemila, il giorno ventitré del mese di gennaio (23/01/2000) in Ponteacco 35 di San Pietro al Natisone (UD) i signori:

1. Specogna Ruben, nato a Cividale il 23/03/77, residente a San Pietro al Natisone, frazione Ponteacco, 35; codice fiscale SPCRBN77C23C758N,

2. Bonini Marianna, nata a Montebelluna (TV) il 29/04/76, residente a Grimacco, frazione Lessa, 45; codice fiscale BNNMNN76D69F443E,

3. Zorza Giovanni, nato a Cividale il 11/10/73, residente a San Leonardo, frazione Merso di Sopra, 30; codice fiscale ZRZGNN73R11C758S,

4. Banchig Francesca, nata a Cividale il 14/03/77, residente a Pulfero, frazione Antro, 172; codice fiscale BNCFNC77C54C758B

5. Trinco Tiziana, nata a Cividale il 06/07/77, residente a Pulfero, frazione Rodda, 231; codice fiscale TRNTZN77L46C758O

6. Quarino Paolo, nato a Pordenone il 29/10/75, residente a Colloredo di Monte Albano, v. Codugnella, 14; codice fiscale QRNPLA75R29G888L,

stipulano quanto segue:

Art. 1

E’ costituita tra i signori menzionati l’associazione senza fini di lucro denominata “LINTVER”.

Art. 2

L’associazione si costituisce per:

- creare un centro di interesse, un polo d’attrazione per i giovani e le famiglie soprattutto delle Valli del Natisone, nel campo della telematica, in particolare di Internet, della posta elettronica e di altri sistemi analoghi, utilizzando tutti i sistemi e le tecnologie del settore;

- far conoscere le potenzialità dei nuovi sistemi di comunicazione sia ai singoli privati sia alle varie associazioni ed agli enti pubblici;

- contribuire alla conoscenza e diffusione dei nuovi sistemi di comunicazione utilizzando all’uopo tutte le tecniche collaudate, comprese quelle promozionali;

- di realizzare direttamente o in accordo con privati, associazioni o enti pubblici e privati, siti Internet o altri sistemi di informazione, in cui presentare tutte le caratteristiche territoriali, economiche, organizzative e culturali del territorio;

- di realizzare e gestire, direttamente o in accordo con altri, sistemi di informazione, promozione e valorizzazione di tutti gli aspetti sociali ed economici del territorio anche attraverso pubblicazioni.

Art. 3

L’associazione ha sede in Ponteacco n° 35 di San Pietro al Natisone (UD).

Art. 4

La durata dell’associazione è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 2010, salvo proroga da deliberarsi dall’assemblea degli associati.

Art. 5

Per accedere all’Associazione il richiedente verserà la quota associativa pari a L. 10.000. Inoltre annualmente ogni socio dovrà versare la quota sociale minima. Per l’anno 2000 la quota di partecipazione è fissata in L. 10.000.

Art. 6

L’associazione sarà regolata, oltre che dalle norme contenute in quest’atto, da quelle stabilite dallo statuto sociale che, composto di 14 (quattordici) articoli, è accettato dalle parti e allegato al presente atto, quale parte integrante.

Art. 7

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000.

Art. 8

L’amministrazione dell’Associazione è affidata, per il primo triennio e, cioè, fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2002, ad un Consiglio direttivo composto di membri che sono nominati nelle persone dei signori:

Specogna Ruben, quale Presidente, che accetta;

Zorza Giovanni, quale Vice Presidente, che accetta;

Bonini Marianna, quale Tesoriere e segretario, che accetta.

Art. 9

I soci costituenti delegano il Presidente, signor Specogna Ruben, ad apportare al presente atto e all’allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero eventualmente richieste per la registrazione.

Art. 10

Spese e tasse relative al presente atto ed ogni altra dipendente saranno poste a carico dell’Associazione.

Letto, approvato e confermato.

STATUTO ASSOCIAZIONE LINTVER

Art. 1 - Costituzione E' costituita l'Associazione Lintver con sede a Ponteacco - S. Pietro al Natisone (UD). L'Associazione s'ispira ai valori di democrazia, pluralismo, non violenza, solidarietà, cultura della pace, convivenza, conoscenza e collaborazione tra i popoli, difesa dell'ambiente.

Art. 2 - Finalità L'Associazione, operante senza fini di lucro, non è legata a movimenti o partiti politici ed ha le seguenti finalità:

a) creare un centro d'interesse, un polo d'attrazione per i giovani e le famiglie soprattutto delle Valli del Natisone, nel campo della telematica, in particolare di Internet, della posta elettronica e di altri sistemi analoghi, utilizzando tutti i sistemi e le tecnologie del settore;

b) far conoscere le potenzialità dei nuovi sistemi di comunicazione sia ai singoli privati sia alle varie associazioni ed agli enti pubblici;

c) contribuire alla conoscenza e diffusione dei nuovi sistemi di comunicazione utilizzando all'uopo tutte le tecniche collaudate, comprese quelle promozionali;

d) di realizzare direttamente o in accordo con privati, associazioni o enti pubblici e privati, siti Internet, o altri sistemi di informazione comprese pubblicazioni anche multimediali, in cui presentare tutte le caratteristiche territoriali, economiche, organizzative e culturali del territorio;

e) di realizzare e gestire, direttamente o in accordo con altri, sistemi di informazione, promozione e valorizzazione di tutti gli aspetti sociali ed economici del territorio.

Art. 3 - Collaborazione con strutture private Le finalità dell'Associazione saranno realizzate utilizzando le potenzialità degli associati e quelle di tutti i comparti culturali ed economici presenti sul territorio con cui c'è ampio interesse a collaborare.

Art. 4 - Collaborazione con strutture pubbliche L'Associazione svolgerà l'attività programmata cercando la massima collaborazione con gli enti ed organizzazioni che si propongono finalità analoghe, con gli enti locali e quelli superiori.

Art. 5 - Soci All'Associazione possono aderire persone fisiche, organizzazioni ed enti che accettano come base associativa il presente statuto, ne condividono le finalità e s'impegnano a realizzarle. Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione in qualità di socio avviene richiedendo la tessera associative ed impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Al rilascio della tessera associativa il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci La qualità di socio da diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare alle assemblee, esprimendo il proprio voto anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme e dello statuto e di eventuali regolamenti;

c) partecipare alle elezioni e poter essere eletti negli organi dell'Associazione;

d) utilizzare i servizi offerti dall'associazione. I soci sono tenuti:

e) al pagamento della quota associativa all'atto dell'iscrizione ed a regolare annualmente la quota sociale;

f) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi sociali. Diritti e doveri dei soci collettivi:

g) il socio collettivo ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, esprimendo il proprio voto tramite un suo rappresentante;

h) è tenuto ad essere dotato di statuto autonomo compatibile con quello dell'Associazione. La qualità di socio si perde per:

i) dimissioni;

l) mancato rinnovo della tessera associativa;

m) rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa da parte degli organi direttivi dell'Associazione;

n) morte del socio;

o) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, qualora sia constatato:

p) il mancato pagamento della quota sociale;

q) la mancata ottemperanza alle finalità ed alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle delibere approvate dagli organi sociali, oppure per comportamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La decadenza del socio collettivo può avvenire anche per la perdita della qualità di socio collettivo. I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria successiva al provvedimento. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata.

Art. 7 - Organi dell'Associazione L'Associazione si articola nei seguenti organi:

1. Assemblea dei soci;

2. Consiglio direttivo.

Art. 8 - Assemblea dei soci L'Assemblea dei soci, composta dai singoli soci e da un rappresentante per ogni organizzazione od ente associato, può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione dell'Assemblea dei soci avviene ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo reputi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno. La convocazione è effettuata nel modo ritenuto più idoneo a portarla a conoscenza dei soci mediante:

a) lettera;

b) oppure avviso da affiggersi presso la sede almeno otto giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione. Si dichiara valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati e delibera validamente, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima convocazione. Il presidente, prima dell'inizio dei lavori, constata la regolarità dell'Assemblea. E' di competenza dell'Assemblea dei soci:

a) la delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione dell'Associazione e riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

c) l'elezione degli organi associativi;

d) l'approvazione dei regolamenti interni.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche statutarie;

b) lo scioglimento dell'Associazione.

In tutte le assemblee hanno diritto di voto i soci, o rappresentanti di enti od organizzazioni, associati da almeno tre mesi.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è composto di un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che rimangono in carica per tre anni. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere; tutti rimangono in carica per tre anni. In caso di dimissioni di un membro il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui più della metà dei consiglieri risulti dimissionario, i rimanenti rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare l'Assemblea dei soci entro trenta giorni. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno due membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ha i compiti:

a) formulare il programma di attività sociale avvalendosi di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi;

b) deliberare in merito a tutte le questioni non riservate all'Assemblea dei soci;

c) eseguire le delibere dell'Assemblea;

d) amministrare il patrimonio, redigere i bilanci e proporre l'ammontare delle quote associative;

e) curare gli atti relativi al conseguimento delle finalità associative stipulando, se necessario, atti e contratti;

f) vigilare sul rispetto dello Statuto;

g) deliberare sull'ammissione o esclusione dei soci;

h) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10 - Il Presidente Convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio direttivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e ne è il responsabile legale. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Art. 11 - Il patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

§ dalle quote sociali o contributi associativi che sono intrasmissibili e non rivalutabili;

§ da proventi di cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

§ da elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, atti di liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soci e non soci a sostegno dell'attività o dei programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

§ da contributi di enti pubblici e privati;

§ da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

§ da utili derivanti dalle manifestazioni ed iniziative e da avanzi di gestione che saranno esclusivamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;

§ da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio sociale non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 12 - Bilancio ed esercizio sociale Il bilancio comprende un rendiconto economico e finanziario per l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. E' redatto dal Consiglio direttivo e successivamente approvato dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'anno.

Art. 13 - Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria con la presenza della metà più uno dei soci e con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente o associazione delle Valli del Natisone con precedenza per le associazioni con finalità analoghe.

Art. 14 - Norme transitorie Per quanto non specificato nel presente statuto si ritengono valide le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

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