La fine dell'autonomia

Dal 1797 al 1805 le autoritá austriache conservarono le antiche istituzioni della Slavia
Abbiamo visto che l’ultima seduta dell’Arengo delle due contrade di «Schiavonia» (=Slavonia o Slovenia) si é tenuta il 2 maggio 1804, sette anni dopo la fine della Repub­blica di Venezia e quasi alla fine (1805) del primo periodo di dominazione austriaca sulle valli del Natisone e sul Friuli.

Si é trattato senz’altro di una riunione legittima e riconosciu­ta come quella del 24 marzo dell’anno precedente in cui furono eletti i due sindaci che dovevano recarsi a Venezia ad ossequiare il commissario ple­nipotenziario di sua maestá Francesco II, conte di Bissin­gen.

Si puó quindi affermare che l’Austria in questo periodo ha conservato le istituzioni dei suoi nuovi sudditi sloveni, i quali peró, gelosi delle proprie istituzioni e dei propri privile­gi, si erano rivolti alle nuove autoritá perché fosse loro con­servata l’autonomia giudiziaria ed amministrativa come aveva­no fatto piú volte sotto il domi­nio della Serenissima di fronte ai ripetuti tentativi di Cividale di porre fine a questa anomalia istituzionale.

E l’Austria, contrariamente a quello che gli storici ed anche le recenti ricerche su questo periodo affermano, assecondó ufficialmente le richieste degli sloveni del Natisone e con­servó le loro istituzioni autono­me.

E questo quanto emerge da un documento di ben 14 pagine conservato nell’archivio comu­nale di San Pietro al Natisone e scoperto dal sindaco Firmino Maronig.

Si tratta di una missi­va sottoscritta dai «deputati» e dagli «agenti» comunali di San Pietro, San Leonardo, Savogna, Tarcetta, Rodda, Stregna, Gri­macco e Drenchia e inviata il 10 aprile 1850 «All’Eccelso I. R Governatore Civile Militare e Luogotenente del Regno-Lombardo Veneto Co. Radetzky in Verona» e «All’Eccelso I. R. Consiglio dei Ministri dell’Impero Austriaco in Vienna» quale «Umile ricorso degli abitanti Slavi del Distretto XIV0 di San Pietro dei Slavi della Provincia del Friuli, perché sia loro accordato nella prossima orga­nizzazione giudiziaria del Regno Lombardo-Veneto:

I° Una Giudicatura propria e locale di prima istanza.

II° impiegati e addetti alla medesi­ma che conoscano, oltre l’Italiano, la lingua slava».

Sui contenuti e i toni di que­sta richiesta, che smentisce chiaramente tutte le teorie sull’estraneitá della lingua slo­vena locale dall’ufficialitá poli­tico-amministrativa e giudizia­ria delle valli del Natisone, avremo modo di tornare in seguito.

Quello che a noi inte­ressa in questo contesto é la citazione dei documenti con i quali le autoritá austriache han­no confermato la particolare autonomia delle valli del Nati­sone.
Sí, anche esse erano a conoscenza della specialitá, diremmo oggi, di questa comu­nitá e l’hanno ribadita in piú occasioni, che gli stessi animi­nistratori degli otto Comuni ricordano nel documento invia­to a Radetzky e al governo imperiale di Vienna.

«Caduta la Veneta Repub­blica e sovvenuta l’occupazio­ne Francese nel 1797, ― scri­vono i nostri amnumstratori ― la Schiavonia, con pari ingiu­stizia che danno, venne aggre­gata alla Municipalitá di Cividale, ma pell’amministrazione della Giustizia civile e crimina­le furono eretti due Tribunali di prima Istanza pei villaggi che componevano il Canale di San Pietro dei Slavi, l’uno Civile e l’altro Criminale, e due altri pei villaggi che formano il Canale di S. Leonardo, che é quanto si dicesse uno pella Convalle d’Antro, l’altro pella Convalle di Merso». Questo fu stabilito. dal «Decreto del Governo Cen­trale del Friuli 22 luglio 1797».

I francesi, quindi, avevano accorpato l’amministrazione civile, mentre avevano istituito due tribunali al posto delle due banche giudiziarie.

«Dileguatasi la brevissima prepotenza francese ― scrivo­no ancora i “deputati” delle valli del Natisone ― e passato il Friuli come ogni altra Pro­vincia Veneta sotto la dominazione dell’Augusta Casa d’Austria, anche la fedele Schiavonia ebbe la felice sorte di esservi aggregata, e coi prin­cipii di giustizia ed integritá propri del Governo Austriaco, il Medesimo, riconoscendo la ragione e il diritto e riparando all’altrui dispotismo, é disceso a reintegíare i popoli della Schiavonia sopra Cividale del Friuli denominati Convalli d’Antro e Merso, assentendo che i medesimi continuino a godere degli antichi loro privi­legi ed esenzioni, e di conser­varli nella loro giurisdizione civile e criminale, politica ed amministrativa com’era in pra­tica al 1. Gennajo 1796».

A riprova della loro affer­mazione gli amministratori delle valli ricordano tre docu­menti emanati dalle autoritá imperiali residenti a Venezia nel corso del primo periodo di dominazione austriaca:

«Decreto 28. luglio 1798. dell’I. R. Governo Generale di Venezia di approvazione del Giudice eletto pel Comune o Convalle di Merso.

Decreto 5. Giugno 1799 del medesimo di riconoscimento e conservazione di tutti gli anti­chi privilegi, esenzioni e giuri­sdizioni delle due Convalli d’Antro e Merso, in cui si osserva come l’Arringo della Schiavonia é considerato Cor­po separato ed indipendente dalla Cittá di Cividale del Friu­li in vigore dei suoi privilegi.

Decreto 18. Xbre 1800 del medesimo dichiarativo».

Dalla sola enunciazione dei titoli di questi decreti emerge che dal 1797 al 1805 l’autono­mia amministrativa e giudizia­ria era stata conservata nei suoi tratti essenziali e che ancora in quel periodo i giudici venivano eletti come ai tempi della Repubblica di Venezia.
da DOM

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